Sospensione del mutuo. Da oggi disponibile il modulo online

La crisi sta mettendo in difficoltà molte famiglie che non riescono a pagare il mutuo. Finalmente a partire dal 27 aprile sarà possibile sospendere le rate del mutuo fino a 18 rate. Si tratta della nuova moratoria per le famiglie in difficoltà, prevista da un decreto del Tesoro, che riattiva il fondo di solidarietà gestito […]

La crisi sta mettendo in difficoltà molte famiglie che non riescono a pagare il mutuo. Finalmente a partire dal 27 aprile sarà possibile sospendere le rate del mutuo fino a 18 rate.
Si tratta della nuova moratoria per le famiglie in difficoltà, prevista da un decreto del Tesoro, che riattiva il fondo di solidarietà gestito dalla Consap. Il ministero dell’Economia pubblicherà il 27 aprile il modulo per chiedere l’aiuto pubblico.
Di che tipo di aiuto si tratta? Il Fondo consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il Fondo, che è operativo dalla fine del 2010 ed è stato rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” con ulteriori 20 milioni di euro, sosterrà i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo, che ha consentito finora la sospensione di circa 6 mila mutui, ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
La sospensione, come aveva spiegato qualche giorno fa il ministero dell’Economia, non può però essere richiesta per i mutui che abbiano un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.

É possibile richiederla invece, nei casi di perdita del rapporto di lavoro subordinato – sia a tempo determinato che a tempo indeterminato – (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa) con attualità dello stato di disoccupazione. Nei casi di perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo con attualità dello stato di disoccupazione. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
Ovviamente, le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.
Le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo, tramite il modello del Ministero, disponibile al seguente link.

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