Quando è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione mutuo, quali sono le polizze facoltative?

Fare richiesta alla banca e ottenere il finanziamento non è sufficiente per completare l’operazione di accensione del mutuo. Esistono infatti una serie di misure cautelari che, sia per la banca che per il mutuatario, è importante tenere bene a mente: una di queste è l’assicurazione mutuo.

Assicurare un mutuo vuol dire proteggere il prestito da eventuali impedimenti che potrebbero implicare il pagamento delle rate, ad esempio la perdita dell’abitazione, o problemi che coinvolgono direttamente l’intestatario stesso, come il licenziamento o addirittura il decesso.

Che cos’è l’assicurazione mutuo?

Quando si decide di stipulare un mutuo bisogna considerare diversi elementi: uno fra questi è la sottoscrizione di un’adeguata garanzia assicurativa. Per garanzia assicurativa si intende una polizza che impegna la compagnia assicuratrice a corrispondere un indennizzo nel caso in cui si verifichino gli eventi assicurati. In cambio della protezione viene richiesto il versamento di una somma di denaro (premio) destinato a coprire il costo dell’immobile acquistato, che può essere effettuato attraverso due modalità differenti: versare in un’unica soluzione iniziale la somma complessiva oppure suddividere la somma in più rate, le quali prevedono, tuttavia, la maggiorazione di interessi.

Il premio ricorrente, nel quale è previsto la corrispondenza di una rata annuale maggiorata di interessi, è la soluzione più costosa e per questo viene utilizzata principalmente solo da chi ha un loan to value già ai limiti. Tuttavia, acquistando una polizza con pagamento annuale, in caso di vendita dell’immbile o estinzione del mutuo prima dei termini, è possibile smettere di pagare senza complicazioni. Il premio anticipato è, invece, la modalità di pagamento più economica e diffusa e consente di ridurre i costi totali sugli interessi, includendo il valore della polizza all’interno dei costi totali del finanziamento.

Esistono diversi tipi di polizze assicurative, a seconda della copertura richiesta e dell’entità del finanziamento. L’obiettivo comune di tutte è garantire il pagamento delle rate del mutuo alla banca qualora dovesse capitare un avvenimento negativo al mutuatario. Queste polizze si suddividono in obbligatorie e facoltative.

Quali sono le polizze obbligatorie?

L’unica polizza assicurativa che deve essere obbligatoriamente sottoscritta è la polizza “incendio o scoppio”. Questa, nello specifico, prevede la protezione dell’immobile su cui è presente un’ipoteca da una serie di eventi negativi che ne compromettono la struttura, quali per esempio incendio, esplosioni o calamità naturali.

Nel caso in cui questi avvenimenti dovessero provocare un danno all’abitazione, la compagnia assicurativa provvederebbe autonomamente ad estinguere il mutuo con la banca, cioè a coprire per intero il valore commerciale dell’immobile o il costo di ristrutturazione di questo, secondo quanto stabilito nel contratto. Infatti, la somma assicurata corrisponde alla somma impiegata per eventualmente ricostruire l’immobile nel caso in cui venisse danneggiato.

Tale polizza ha valore a partire dal momento della sua sottoscrizione fino all’estinzione del mutuo e il mutuatario è libero di stipularla con la società assicurativa che preferisce, nonostante la banca che eroga il finanziamento abbia il dovere di presentare al contraente tre preventivi di compagnie assicurative distinti. Di questi, uno riconducibile alla compagnia assicurativa con cui la banca collabora, mentre le altre due soluzioni sono riferite a due compagnie indipendenti e non convenzionate con la banca stessa.

Quali sono le polizze facoltative?

Le polizze facoltative sono tutte quelle polizze sottoscrivibili in modo opzionale e che, solitamente, hanno un prezzo più alto rispetto a quelle obbligatorie.
Ecco alcuni esempi di polizze mutuo facoltative:

Mutuo rischio impiego: copre i costi del finanziamento nel caso in cui il mutuatario perda il lavoro per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, il tempo considerato sufficiente per trovare un nuovo impiego. Nel caso in cui, però, il mutuo fosse cointestato, la compagnia assicurativa provvederebbe a garantire la copertura dei costi solo per la percentuale che spetterebbe al contraente momentaneamente disoccupato, ovvero il 50%.

Mutuo rischio vita: garantisce l’estinzione completa del mutuo nei casi di grave infortunio, di infermità permanente o decesso. In caso di mutuo cointestato, la compagnia assicurativa garantirebbe la copertura del pagamento delle rate del mutuo solo al 50%, così come precedentemente specificato per la polizza a protezione del reddito.

Fideiussoria: in questo caso la compagnia assicurativa permette l’estensione del finanziamento dall’80% del costo dell’immobile, al 100%: ciò è possibile grazie alla corrispondenza di una quota assicurativa (generalmente compresa fra lo 0.2% ed il 5%) che il cliente si impegna a versare alla società assicuratrice. L’istituto diventa, così, garante del mutuatario e si impegna a coprire parte dei costi del finanziamento nel caso in cui il contraente non riesca a sostenerli autonomamente.