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Mutuo prima casa e trasferimento all’estero: le detrazioni si perdono?

Chi ha comprato la prima casa con le agevolazioni fiscali e si trasferisce all’estero perde le detrazioni? Ecco da che cosa dipende e quali sono i casi previsti.

L’articolo 15 del Tuir, in tema di detrazioni sul mutuo prima casa, prevede che dall’imposta lorda è possibile recuperare un importo corrispondente al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori (nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) versati in dipendenza di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire, entro un anno dall’acquisto, ad abitazione principale, e per un importo non superiore a 4 mila euro.

Le detrazioni sul mutuo prima casa si perdono in automatico se l’acquirente prima casa si trasferisce all’estero? In linea generale si perché non ricorre più uno dei requisiti che le ha giustificate. Ma esiste un’eccezione abbastanza frequente. Facciamo chiarezza sulle regole e le casistiche possibili. La questione centrale consiste nell’individuare la ragione del cambio di residenza all’estero.

Chi si trasferisce all’estero dopo l’acquisto perde le agevolazioni sul mutuo prima casa?

Tra le agevolazioni per la prima casa la normativa fiscale prevede, ad alcune condizioni, la possibilità di portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo. Tuttavia se il contribuente si trasferisce queste agevolazioni si perdono. O, almeno, questa è la regola generale. Cosa succede però se il trasferimento non nasce da una volontà personale ma è dettato da motivi lavorativi? Le cose cambiano.

Trasferimento all’estero per lavoro: non si perdono le detrazioni mutuo prima casa

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il trasferimento all’estero dell’intestatario del mutuo prima casa è subordinato ad esigenze lavorative, non si perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi pagati in relazione ai mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale. La portata dell’articolo 12, lettera b del Tuir va quindi ridimensionata se il trasferimento al’estero dopo l’acquisto immobiliare è legato ad esigenze lavorative e professionali.

Devono però sussistere tutti gli altri requisiti, ovvero:
– trasferimento della dimora abituale dell’immobile acquistato con il mutuo prima casa;
– persistenza delle esigenze lavorative che hanno determinato il trasferimento all’estero;
– il contribuente non deve aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza (come da circolare n. 17/E del 20 aprile 2015).

Se questi parametri vengono rispettati, il contribuente mantiene il diritto alla detrazione degli interessi passivi del mutuo ipotecario anche se la casa nel frattempo venisse concessa in locazione. Il Testo Unico delle imposte sui redditi infatti individua nei trasferimenti causa lavoro un’eccezione. Si legge espressamente che “non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro”. E in questo senso la disciplina è la stessa a prescindere che lo spostamento avvenga nei confini italiani o all’estero.

L’eccezione appare anche logica altrimenti per il contribuente al danno di aver acquistato casa ed essere costretto a trasferirsi all’estero, si unirebbe la beffa di perdere le detrazioni sul mutuo. Spetta al contribuente l’onere della prova ovvero di dimostrare che la causa del trasferimento è di tipo lavorativo. Per scoprire tutte le agevolazioni previste per i mutui prima casa ti invitiamo a leggere questa guida.

Da sempre appassionata di scrittura e alla continua ricerca di storie da raccontare. Mi affaccio al mondo dei mutui, argomento non sempre di facile comprensione per tutti, per aiutare chi è alla ricerca di informazioni utili. Non posso vivere senza: musica, amici e wafer 🙂

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