Mutuo, detrazione fiscale su accollo interno

Il divorzio può unire un mutuo ipotecario, originariamente al 50% e consentire di avere la detrazione fiscale sul mutuo.   Infatti se uno dei coniugi diventa proprietario unico del mutuo ipotecario e dell’ immobile grazie all’ accordo di separazione, avrà anche lui il diritto di detrazione fiscale del 19% sugli interessi passivi sul mutuo. La […]

Il divorzio può unire un mutuo ipotecario, originariamente al 50% e consentire di avere la detrazione fiscale sul mutuo.

 

Infatti se uno dei coniugi diventa proprietario unico del mutuo ipotecario e dell’ immobile grazie all’ accordo di separazione, avrà anche lui il diritto di detrazione fiscale del 19% sugli interessi passivi sul mutuo.

La detrazione fiscale del 19% è valida anche in caso di accollo interno, ovvero quando non si è verificata nessuna modifica nel contratto di mutuo.

 

La detrazione fiscale è possibile  perchè gli interessi passivi pagati vengono portati in riduzione dell` Irpef dovuta dal contribuente.

Gli oneri accessori possono essere detratti soltanto durante il primo anno del mutuo prima casa.

 

La detrazione fiscale è riferita soltanto alla prima casa,  infatti è detraibile dall`imposta sul reddito un importo pari al 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori.
 
Se si pagano 5000€ annui di interessi passivi , la riduzione della detrazione fiscale per il mutuo, l` imposta sarà di 950€ (ovvero il 19%).

 
Nella detrazione fiscale per il mutuo tra gli oneri accessori vi sono gli oneri fiscali (compresa l`imposta per l`iscrizione o la cancellazione d`ipoteca)e le spese notarili.

L`onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita non possono essere detratte e quindi non è compresa nella detrazione fiscale.
 
Le spese notarili comprendono l` onere del notaio per la stipula del mutuo prima casa e le spese sostenute dallo stesso per conto del cliente.
 

 

L’ unica condizione è che l’ accollo risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata e che le quietanze di pagamento siano siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.

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