Sospendere il Mutuo per chi perde il lavoro

Sospensione mutuo per l’acquisto prima casa per chi perde, involontariamente, il lavoro. Senza dare garanzie. Novità sulla disciplina della sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa sono state recentemente introdotte dalla riforma del lavoro 2012 del ministro Fornero.  L’articolo 3, comma 48 della legge n. 92/2012, ha infatti modificato i presupposti per […]

Sospensione mutuo per l’acquisto prima casa per chi perde, involontariamente, il lavoro. Senza dare garanzie. Novità sulla disciplina della sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa sono state recentemente introdotte dalla riforma del lavoro 2012 del ministro Fornero. 

L’articolo 3, comma 48 della legge n. 92/2012, ha infatti modificato i presupposti per l’ammissione al beneficio introdotto dalla Finanziaria 2008, da cui è nato il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto prima casa. Si tratta in sostanza di un accesso agevolato ai mutui per l’acquisto della prima casa, garantito dal Fondo stesso che ha come obiettivo quello di offrire le garanzie necessarie per consentire di accendere un mutuo per l’acquisto prima casa. La riforma del lavoro varata dal ministro Fornero tra le tante novità introdotte, apporta delle modifiche proprio alla disciplina del Fondo di solidarietà in questione e alla sospensione del mutuo in particolare per chi, involontariamente, si ritrova senza lavoro.

Sospensione mutuo: disciplina post riforma Fornero

1.La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno degli eventi individuati dalla riforma, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio della sospensione.

2.La legge di riforma del mercato del lavoro 2012 conferma tra i requisiti per poter ottenere la sospensione delle rate del mutuo accesso per l’acquisto della prima casa, la perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato e l’insorgenza di handicap. Non saranno più sufficienti a chiedere la sospensione, invece, il sostenimento di spese mediche o di assistenza domiciliare oltre 5mila euro, i costi di ristrutturazione particolarmente onerosi o l’aumento della rata del mutuo variabile di almeno il 20%.

Sono escluse come cause che giustificano la richiesta di sospensione delle rate del mutuo, le risoluzioni consensuali, le dimissioni non per giusta causa, il raggiungimento dell’età per andare in pensione, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

La sospensione ora può essere concessa senza che siano fornite all’Istituto di credito, ulteriori garanzie aggiuntive, e non si prevede il pagamento di commissioni aggiuntive o spese istruttorie.

Ma non solo la perdita del lavoro involontaria provoca la sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa acceso per il tramite del Fondo di solidarietà. Si conferma che il decesso, il riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80% provocano la sospensione.

Sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze si trova tutta la modulistica necessaria per chiedere la sospensione delle rate del mutuo, ma lo stesso Dipartimento del tesoro ha reso noto che quella modulistica non può più essere utilizzata. Spetta a Consap, gestore del Fondo di solidarietà, provvedere all’emanazione del nuovo regolamento attuativo, al quale seguirà la modulistica aggiornata. Restano salve, tuttavia, le istanze inoltrate a Consap entro lo scorso 17 luglio 2012. Si attende quindi il modulo aggiornato per richiedere la sospensione.

 

(lo staff)

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