Nel del mercato italiano dei mutui per la casa si registrano sempre di più un numero crescente di persone che, pur essendo interessate al finanziamento, non riescono ad ottenerlo, nemmeno dopo aver magari offerto ulteriori richieste di garanzia dellistituto stesso. Ma allora che fare, se per esempio si incorre in problemi con il venditore a causa di un mutuo che prima cera ma ora non cè più? Semplice ci si può rivolgere al prefetto in forma scritta, segnalando quanto è successo nellambito dellistruttoria della pratica.
Questa novità, che illustriamo nello specifico di seguito, ci giunge attraverso quel decreto, il numero 29 del 24 marzo 2012, poi convertito in legge numero 62 del 18 maggio 2012 che andava già a modificare altri decreti e leggi di conversione, ma che tralasciamo per non essere troppo “legalesi”.
In pratica se si sono riscontrati problemi relativi ad operazioni e servizi bancari il cliente può segnalarlo al prefetto che se lo riterrà opportuno segnalerà a sua volta laccaduto allArbitro bancario finanziario e invierà comunicazione alla banca in questione (contenete il merito dellistanza); svolta tale procedura lArbitro bancario ha 30 giorni di tempo per pronunciarsi.
Il testo della legge recita precisamente al punto 1-quinquies:
“Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala allArbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dellarticolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dellistanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. LArbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.”
Questa nuova normativa si applica a tutte le controversie derivanti dalla non erogazione del credito ed anche in altre circostanze meglio descritte nelle leggi di riferimento.