Con il decreto sviluppo, appena approvato in via definitiva dal Parlamento, sono in arrivo sostanziali novità in tema di mutui. Da oggi e per un periodo limitato (fine 2012) sarà possibile rinegoziare i prestiti fino a 200mila euro.
RINEGOZIAZIONE Fino al 31 dicembre 2012 sarà possibile la rinegoziazione dei seguenti tipi di mutuo:
– mutui stipulati o accollati anche a seguito di frazionamento, prima dellentrata in vigore della legge- mutui aventi un importo originario non superiore ai 200 mila euro
– mutui finalizzati allacquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
– mutui aventi tasso e rata variabili per tutta la durata del contratto
Il cliente ha diritto ad ottenere dal finanziatore la rinegoziazione se al momento della richiesta presenta un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore ai 35 mila euro e se, salvo accordo tra le parti, non è moroso con il pagamento delle rate.
Quando si rinegozia un mutuo il tasso variabile viene sostituito con uno annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati. Il nuovo tasso di interesse potrà operare per tutto il resto del finanziamento o, in seguito ad un accordo fra le parti, solo per un periodo limitato.
ALLUNGAMENTO Il decreto sviluppo consente al debitore e alla banca di concordare anche lallungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo allatto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni. In questo caso le garanzie ipotecarie già prestate continuerano ad assistere il rimborso senza ulteriori formalità.
PORTABILITÀ Con il nuovo testo normativo cambierà anche larticolo 120-quater del Testo unico Bancario sulla portabilità dei mutui, grazie al quale il debitore sostituisce alla precedente banca una nuova da cui ha ottenuto condizioni migliori. Innanzitutto viene introdotta la possibilità di inviare telematicamente latto di portabilità. In secondo luogo cambia anche la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione, attraverso nuovi adempimenti e una nuova tempistica. Il cliente sarà risarcito per il ritardo (oltre i trenta giorni dalla richiesta) per una somma pari all1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di attesa. Daltro canto il finanziatore originario può rivalersi nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause imputabili al cliente. Lammontare di questo risarcimento si calcolerà non più sul valore del debito complessivo ma su quello residuo.