Interessi moratori mutuo

Interessi moratori mutuo 2018

Gli interessi moratori, o di mora, sono gli interessi da pagare in seguito alla mancata remunerazione o al ritardo del pagamento di un credito precedentemente accordato tramite la stipula di un contratto.

Cosa succede quando un creditore non porta a termine il pagamento entro i termini contrattuali? Può accadere che un debitore non riesca a risarcire un creditore perché non ha a disposizione il denaro necessario per far fronte al debito. In particolare, se l’importo dovuto è consistente, l’azienda creditrice rischierebbe di non avere liquidità sufficienti per svolgere correttamente l’esercizio; è in casi come questo che potrebbe scattare una forma particolare di interesse, detto di mora o moratorio. Nei seguenti paragrafi proveremo a spiegare in che cosa consistono, quando entrano in gioco, a quanto ammontano e come si calcolano.

Cosa sono?

Gli interessi moratori, o di mora, sono quegli interessi che il debitore deve pagare al creditore in seguito alla mancata remunerazione o al ritardo del pagamento di un credito precedentemente accordato tramite la stipula di un contratto. Infatti, un debitore si dice in mora quando è in ritardo con il pagamento. Mettere “in mora” un debitore significa ricordargli formalmente la necessità di adempire agli obblighi di pagamento sottoscritti nel contratto. Una persona “in mora” è tenuta a corrispondere al creditore la somma dovuta maggiorata di una quota che risarcisce i danni causati.

Questo tipo di interesse non viene applicato nel caso in cui il capitale derivi da risarcimenti o indennizzi, come per esempio nel caso di contratti assicurativi, oppure nel caso in cui il debitore debba far fronte ad una situazione di amministrazione straordinaria o di fallimento.

I tassi degli interessi moratori vengono stabiliti e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che promulga dei decreti legislativi in materia ogni 6 mesi (di conseguenza, quelli trattati in questo articolo sono in vigore dal 03.01.2018 al 03.06.2018).

Quando scattano gli interessi moratori?

Dal 2017, gli interessi di mora entrano in vigore automaticamente a partire dal giorno successivo al termine previsto di pagamento di un bene, che solitamente corrisponde al trentunesimo giorno dopo la data di ricezione della fattura relativa ad un bene o ad un servizio, ma che può essere prolungato fino a sessanta giorni in casi particolari.
L’entrata in vigore automatica degli interessi di mora ha reso superflua la preventiva messa in mora, ovvero l’invio al debitore di un sollecito al pagamento.

Nonostante oggi non sia necessaria la sua redazione, questo documento può costituire un aiuto prezioso per il creditore, perché gli permette di invitare il debitore in modo scritto ad eseguire il pagamento di quanto precedentemente sottoscritto. Tale richiesta da parte del creditore deve essere attuata attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, al fine di conoscere se e quando il debitore ha ricevuto la notifica.

Inoltre, è consigliabile inserire nella lettera di sollecito un limite massimo entro il quale deve essere corrisposta la somma, solitamente 15 giorni, intimando il debitore che in caso di mancato pagamento si andrà per vie legali.

L’intimazione formale non è necessaria quando:
• il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione perché ritiene inutile la richiesta del creditore;
• l’obbligazione è da fatto illecito, perché si presuppone che il non rispetto del diritto altrui necessita di una soluzione immediata;
• la scadenza del termine contrattuale non giustifica il ritardo, in quanto riferita all’esecuzione di una prestazione al domicilio del creditore.

Questi interessi moratori sono applicabili solo ai contratti stipulati in seguito alla normativa del 2013, anno in cui gli interessi di mora scattano automaticamente senza la preventiva messa in mora del debitore.

A quanto ammontano e come si calcolano?

Gli interessi moratori non sono soggetti all’IVA poiché non risultano compresi nella base imponibile. Secondo quanto stabilito dal Ministero, nel semestre corrente l’ammontare dei tassi di interesse moratori si aggira intorno all’8%; questa cifra è il risultato della moltiplicazione del tasso BCE (attualmente attestato intorno allo 0%) e della maggiorazione prevista (vicina all’8%). Questo tasso è fisso da quattro semestri, cioè dall’ 01.07.2016.

Per calcolare a quanto ammonta l’interesse di mora, è necessario:
1. considerare la quota di capitale prestato, ma non ancora rimborsato;
2. prevedere la data di scadenza di tale somma;
3. conoscere il valore del tasso di mora stabilito per quel semestre e per tutti i semestri successivi fino al giorno del pagamento della quota;
4. calcolare gli interessi per ogni semestre di ritardo: si moltiplica la somma di capitale stabilita per il tasso di interesse moratorio corrente, poi lo si divide per 365 giorni e per ultimo lo si moltiplica per il numero di giorni compresi tra la data di mancato pagamento e la data in cui esso avverrà;
5. sommare gli interessi fra loro e aggiungerli alla quota di capitale che doveva essere pagato.

Viaggio quando posso, pratico sport ogni tanto, sogno la mia casa spesso, curiosa sempre. Mi piacciono le sfide e scrivo di mutui sperando di dare al lettore le informazioni che cerca.

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