Detrazione mutui 2012 dal mod.730

Sono diverse le novità che quest’anno il modello 730 2012, relativo alla dichiarazione dei redditi 2011, presenta, fra queste la nuova casella per la cedolare secca per i contribuenti che già nell`anno 2011 hanno scelto la tassa piatta per gli affitti abitativi del 21% o del 19% sulle locazioni degli immobili a uso abitativo, il […]

Sono diverse le novità che quest’anno il modello 730 2012, relativo alla dichiarazione dei redditi 2011, presenta, fra queste la nuova casella per la cedolare secca per i contribuenti che già nell`anno 2011 hanno scelto la tassa piatta per gli affitti abitativi del 21% o del 19% sulle locazioni degli immobili a uso abitativo, il contributo di solidarietà, le detrazioni del 36 e del 55%, il differimento dell’acconto Irpef. 

 

 

Per quanto riguarda gli interessi passivi relativi a contratti mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale propria o dei familiari si arriva fino ad un massimo di 4.000 euro per coniugi; agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per il 36% e per il risparmio energetico per il 55%.

 

 

Tuttavia, per quanto riguarda la detraibilità degli interessi passivi sui mutui, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2011 ci sono diversi ostacoli legati sia ai limiti imposti dalla legge, sia alle vicende dell`immobile acquistato e del contratto di mutuo che, nel tempo, può subire modifiche anche in termini di soggetti intestatari.

 

Ricordiamo, come accennato, che la detrazione spetta su un importo massimo di 4mila euro e non può quindi superare i 760 euro (cioè il 19% di 4mila). Questa cifra va suddivisa, in caso di co-intestazione del mutuo, tra i diversi soggettii, e fa eccezione il caso del coniuge fiscalmente a carico, in quanto è previsto che il coniuge che sostiene interamente la spesa può usufruire della beneficio fiscale per entrambe le quote di interessi passivi.

 

In caso di separazione anche il coniuge separato rientra tra i familiari, almeno fino a quando non arriva la sentenza di divorzio, per cui la detraibilità non subisce variazioni.

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