Ristrutturazioni edilizie: aggiornamento agevolazioni fiscali

L`aggiornamento delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie è stato pubblicato a novembre, dall`Agenzia delle Entrate, nella  guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”. Oltre a ribadire il periodo di validità del bonus 36% e la cancellazione di due importanti adempimenti introdotti dal decreto Sviluppo, l’agenzia ha fornito gli ultimi aggiornamenti in base alla L. 148/2011. […]

L`aggiornamento delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie è stato pubblicato a novembre, dall`Agenzia delle Entrate, nella  guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”. Oltre a ribadire il periodo di validità del bonus 36% e la cancellazione di due importanti adempimenti introdotti dal decreto Sviluppo, l’agenzia ha fornito gli ultimi aggiornamenti in base alla L. 148/2011.

 

In particolare:

Il venditore di un immobile, su cui sono state effettuate opere di ristrutturazione edilizia, può continuare a beneficiare della detrazione fiscale del 36% non ancora utilizzate. In alternativa può decidere di trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile. E’ questo quanto disposto dalla Manovra bis entrata in vigore il 17 settembre scorso.

 

La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

La stessa legge finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

 

L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.

 

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

 

  •   il proprietario o il nudo proprietario;
  •   il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  •   chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
  •   i soci di cooperative divise e indivise;
  •   i soci delle società semplici;
  •   gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

 

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

 

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

 

In questo caso è però necessario che:

  •  il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
  •  l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.

 

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

 

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