Quale futuro per il fondo di sospensione mutui per la casa?

Risorse finanziarie esaurite, niente più aiuti per la sospensione dei mutui prima casa nel caso di difficolta di pagare le rate.   La Consap, che gestisce il Fondo solidarietà per la sospensione dei mutui prima casa, annuncia nel proprio sito che le risorse finanziarie sono esaurite ma che le richieste possono comunque essere presentate e […]

Risorse finanziarie esaurite, niente più aiuti per la sospensione dei mutui prima casa nel caso di difficolta di pagare le rate.

 

La Consap, che gestisce il Fondo solidarietà per la sospensione dei mutui prima casa, annuncia nel proprio sito che le risorse finanziarie sono esaurite ma che le richieste possono comunque essere presentate e verranno registrate in caso di sopravvenienze di disponibilità.

E pare che, grazie alle proposte di Abi e Unioni dei consumatori, sia proprio l’Imu ad essere destinata a generare l`incremento di circa dieci milioni di euro del Fondo sia per il 2012 che per il 2013.

 

Ricordiamo che il Fondo è nato con l`obiettivo di far fronte alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nell`assolvere agli obblighi derivanti da mutui contratti per l`acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
In sostanza la norma prevede in determinati casi la sospensione, fino a diciotto mesi, del pagamento delle rate di mutuo contratto per l`acquisto dell`abitazione principale, facendo gravare sul Fondo i relativi oneri finanziari e notarili.

 

Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • Titolo di proprietà sull’immobile, sito nel territorio nazionale, oggetto del contratto mutuo che deve costituire l’abitazione principale del beneficiario.
  • Titolarità del mutuo di importo erogato non superiore a 250.000,00 euro in ammortamento da almeno un anno.
  • Indicatore di situazione economica equivalente ISEE (dell’intero nucleo familiare) non superiore a 30.000 euro.
  • L’immobile oggetto di mutuo deve essere non di lusso e pertanto non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’ammissione al beneficio è subordinata agli eventi di seguito indicati verificatisi successivamente alla stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità da parte del beneficiario di provvedere al pagamento delle rate alla loro naturale scadenza.

  1. Perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro.
  2. Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare che sia percettore di reddito pari ad almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario.
  3. Pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda per un importo annuo non inferiore a 5.000,00 euro.
  4. Spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile oggetto di mutuo sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5.000,00 euro e gravanti direttamente sul nucleo familiare del beneficiario.
  5. Aumento della rata di mutuo regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, dovuto alle variazioni dei tassi di interesse, nella misura del 25% nel caso di rate semestrali e del 20% per quelle trimestrali e mensili.

L’agevolazione è fruibile al massimo due volte per un periodo non superiore ai 18 mesi complessivi.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze n. 132, emanato il 21 giugno 2010, concernente il Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l`acquisto della prima casa, ai sensi dell`art.2, comma 475, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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