Legge Bersani: ecco cosa cambia per l’estinzione agevolata dei mutui.

Finalmente avete la possibilità di estinguere il vostro mutuo anticipatamente, ma la paura di incappare in qualche penale indesiderata vi spinge a non procedere? Non disperate, la soluzione c`è. Innanzitutto per completezza, è giusto specificare che per estinzione anticipata del mutuo si intende il rimborso del capitale residuo, o di una parte di quest’ultimo, in […]

Finalmente avete la possibilità di estinguere il vostro mutuo anticipatamente, ma la paura di incappare in qualche penale indesiderata vi spinge a non procedere?
Non disperate, la soluzione c`è.
Innanzitutto per completezza, è giusto specificare che per estinzione anticipata del mutuo si intende il rimborso del capitale residuo, o di una parte di quest’ultimo, in anticipo rispetto alla data di scadenza indicata in fase di stipula, versando alla banca la somma di denaro che desiderate:
ciò comporta ovviamente un abbattimento notevole dei tassi di interesse che andrete a pagare.
A regolare l’estinzione anticipata del mutuo, vi è la Legge Bersani; vediamo insieme in cosa consiste.
Il cliente che vuole rimborsare in anticipo il mutuo, sia per intero che in parte, non è costretto a pagare alcuna penale se il contratto di mutuo è stato firmato dopo il 2 febbraio 2007: è, infatti, necessario sottoscrivere una richiesta di anticipata di estinzione presso la propria Banca e versare la liquidità che si desidera;
Qualora il contratto preveda delle penali, queste si riterranno nulle.
Diverso è se, invece, il mutuo è stato stipulato in data antecedente al 2 febbraio 2007, poichè in tal caso, è possibile che ci sia da pagare una penale, ma la Legge Bersani ed un accordo Consumatori-ABI prevedono che quest`ultime siano sensibilmente ridotte rispetto a quanto (eventualmente) riportato sul contratto.
La penale, in tal caso, per estinzione anticipata del mutuo dipende da quanto ancora si deve rimborsare e quale tipologia di mutuo è stato stipulato:
Nel caso del mutuo a tasso variabile, se qualora mancassero meno di due anni al termine, il mutuatario non è obbligato a versare alcuna penale. Se l’estinzione dovesse avvenire durante il terz’ultimo anno di ammortamento del mutuo, il massimo della penale che il cliente potrebbe pagare, sarebbe pari allo 0,2% sul capitale residuo.
Mentre, negli altri casi, potrebbe essere applicata una penale pari allo 0,5%, come massimale.
Per quel che concerne il mutuo a tasso fisso, se il mutuo che il cliente desidera estinguere è stato stipulato prima dell`anno 2001, non incorrerà in alcuna penale qualora, alla fine del rapporto, mancassero due anni o meno;
la penale potrebbe raggiungere lo 0,2% qualora il mutuo da estinguere anticipatamente incorresse nel terz’ultimo anno di ammortamento, mentre potrebbe raggiungere lo 0,5% in tutti gli altri casi;
Infine, in caso di mutuo a tasso misto, verranno applicate le regole vigenti al momento della domanda di estinzione anticipata.

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