Tecnicamente si ha un ritardo nel pagamento della rata mutuo quando viene pagata tra il 30° ed il 180° giorno, a partire dalla scadenza della rata.
In caso di mancato o ritardato pagamento della rata mutuo il debitore può essere dichiarato moroso e tenuto quindi a pagare gli interessi di mora (o moratori) per risarcire il creditore del danno derivante dal ritardato pagamento della rata mutuo.
Il tasso di interesse di mora viene calcolato in misura superiore al tasso pattuito per il mutuo, e si aggira tra i 2 e 4 punti percentuali.
La banca può invocare, come causa di risoluzione del contratto di mutuo, il ritardato pagamento della rata mutuo quando si sia verificato per almeno sette volte, anche non consecutive, intese come periodi di trenta giorni.
Di conseguenza, la risoluzione può essere invocata solo quando sia decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza di almeno una rata mutuo senza che il debitore abbia pagato.
