Decreti su mutui per la casa per L’ Aquila

Il terremoto avvenuto nel 2009 a L’’Aquila ha portato una serie di decreti su chi aveva dei mutui per la casa sulla propria casa. Per comprendere bene l’ordinanza sui mutui prima casa servirebbero una marea di avvocati per una efficace comprensione. Se poi l’’attenzione è rivolta soprattutto agli intrallazzi di palazzo, che alla risoluzione dei problemi […]

Il terremoto avvenuto nel 2009 a L’’Aquila ha portato una serie di decreti su chi aveva dei mutui per la casa sulla propria casa.

Per comprendere bene l’ordinanza sui mutui prima casa servirebbero una marea di avvocati per una efficace comprensione.

Se poi l’’attenzione è rivolta soprattutto agli intrallazzi di palazzo, che alla risoluzione dei problemi della cittadinanza, può capitare che nel totale silenzio arrivino a scadenza date “importanti” per i proprietari degli immobili e dei mutui per la casa.

Una di queste riguarda all’’ordinanza n°3892 che nell’’art. 5 sanciva il termine del 17/12/10 per la richiesta a Fintecna di subentro nel residuo dei mutui per la casa: “ai fini di una migliore programmazione delle risorse finanziarie la domanda di subentro alla società di mutui per la casa controllata e da essa indicata è presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza”.

  • Alloggio equivalente e subentro dei mutui per la casa: inizia tutto dal decreto legge del 28 aprile 2009, convertito nella legge n°77 del 24 giugno 2009, che stabilisce nell’articolo 3, il rilascio di contributi a fondo perduto per l’’acquisto di mutui per la casa per una abitazione equivalente nel caso in cui l’immobile venga distrutto, adibito ad abitazione principale.
  • Cumulabilità e benefici: l’’ordinanza indica che l’importo del finanziamento in cui subentra lo Stato, vada detratto dall’importo del mutuo agevolato richiesto per la ricostruzione in altro sedime dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale distrutta, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale distrutta.
  • Prezzo di cessione e mutui per la casa residui: l’ordinanza n°3877 del 12/05/10, che nell’’art. 1, comma 1, indica come nel caso il prezzo di cessione dell’immobile stabilito dall’Agenzia del territorio risulti superiore all’importo residuo,la relativa eccedenza sarà versata al soggetto debitore non moroso, a titolo di corrispettivo della cessione dell’immobile.
  • Valore commerciale dell’immobile: questo dato deriva da una nota del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 14/7/2010, a chiarimento di quanto disposto dall’’ordinanza 3790: “ il valore di mercato per l’’acquisto di una nuova abitazione equivalente è individuato utilizzando i dati dell’’Agenzia del territorio, calcolati sull’’abitazione di proprietà principale distrutta. Tenuto conto dell’’adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico, si utilizza il valore massimo indicato dall’’Agenzia del territorio del mq equivalente.”
  • Decreto n°43: con l’’ordinanza 3892 è scaduto il 17 dicembre 2010 il termine per la richiesta di subentro nei mutui per la casa. È probabile che non tutti i cittadini abbiano considerato la cumulabilità dei benefici e la possibile eccedenza del valore dell’’immobile dal mutuo residuo, per prendere le loro decisioni. Il 17/02/11 il decreto n°43 di Chiodi, riguardante l’acquisto e ricostruzione di abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta.

Il decreto indica le modalità di cessione dell’’immobile al Comune in caso di richiesta del contributo per acquistare o ricostruire in un altro regime un’’abitazione equivalente. Non si fa riferimento a un eventuale mutuo che gravi sull’’immobile, con conseguente dubbio se questo resti a carico del vecchio proprietario, probabile, o meno.

Tuttavia, il decreto n.43 è stato trasmesso sottoforma di bozza ai comuni, per eventuali osservazioni e proposte migliorative.

Restiamo in attesa.

Continua a leggere

Articolo precedente

Che succede se pago in ritardo la rata mutuo?

Articolo successivo

Cosa sono le tranches del mutuo costruzione?