Chi sono i mediatori o broker creditizi?

Il mediatore (detto anche broker) creditizio, è la figura professionale che, attraverso l’attività di consulenza sul credito mette in relazione le banche e gli intermediari finanziari con la potenziale clientela interessata alla concessione di finanziamenti, sia questi prestiti personali o mutui per la casa. I mediatori creditizi svolgono la propria attività in maniera autonoma, con […]

Il mediatore (detto anche broker) creditizio, è la figura professionale che, attraverso l’attività di consulenza sul credito mette in relazione le banche e gli intermediari finanziari con la potenziale clientela interessata alla concessione di finanziamenti, sia questi prestiti personali o mutui per la casa.
I mediatori creditizi svolgono la propria attività in maniera autonoma, con propria organizzazione e mezzi e non sono legati da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza anche se possono usufruire di apposite convenzioni con le banche a condizione che non compromettano il requisito di neutralità e di indipendenza del mediatore.

 

La disciplina normativa
L’attività di mediazione creditizia è definita dall’art. 2 del DPR 28 luglio 2000, n. 287, in attuazione dell’art. 16 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e concernente la disciplina dell`attività; successivo provvedimento Ufficio Italiano Cambi del 4 agosto 2000.

 

L`Iscrizione all`Albo e requisiti
Con lo scopo di garantire la professionalità del mediatore creditizio, la legge prevede l`iscrizione di tutti coloro che svolgono questa professione ad un apposito albo. La competenza della gestione è stata affidata alla Banca d`Italia, una volta che questa ha inglobato l`Ufficio Italiano Cambi. L`albo dei mediatori creditizi è comunque consultabile sul sito della Banca d`Italia, nella sezione antiriciclaggio dove si trova la parte dedicata agli Albi ed Elenchi.
In base all`art. 4 del D.P.R. 28 luglio 2000 n.287, possono iscriversi all`albo:

 

1) “I cittadini italiani o di uno Stato membro dell`Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità in possesso dei seguenti requisiti:
a) domicilio in Italia; b) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n.39; c) onorabilità ai sensi dell`articolo 109 del testo unico bancario.
2) “Le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all`estero che rispondano ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia; b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soci di controllo ai sensi dell`articolo 23 del testo unico bancario; c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; d) svolgimento dell`attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all`albo.”

 

Il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141
La riforma tracciata nel decreto legislativo del 13 agosto 2010, n.141 prevede la creazione di un Organismo di vigilanza dell`operato dei professionisti e una serie di requisiti di accesso alla rete di mediazione creditizia più elevati, nonché l`istituzione di un nuovo elenco.
La professionalità degli intermediari deve infatti essere accertata attraverso un esame di accesso e periodicamente verificata per il pediodo di iscrizione all`albo in quanto la Banca d`Italia tutela e protegge il consumatore affinché il servizio di consulenza venga effettuato per le reali esigenze del cliente.
Il decreto prevede l`istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l`attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d`Italia. La Banca d`Italia vigilerà quindi l`Organismo, che avrà funzioni di supervisione (tenuta degli elenchi, poteri di controllo, accertamento ispettivi e di intervento).
Al momento la normativa, novellata dal D.Lgs. n. 218/2010, prevede disposizioni transitorie per cui i mediatori creditizi persone fisiche e società, possono continuare ad iscriversi nell`albo dei mediatori creditizi tenuto dalla Banca d`Italia, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010, fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla costituzione dell`Organismo.

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