COMPROMESSO

Una volta che il venditore ha accettato la proposta di acquisto, si passa alla sottoscrizione in forma scritta del “compromesso”: un contratto preliminare in cui entrambe le parti si impegnano a stipulare entro una certa data l’’atto pubblico di compravendita. Questo accordo “intermedio” serve per creare un vincolo giuridico tra venditore ed acquirente in tutti […]

Una volta che il venditore ha accettato la proposta di acquisto, si passa alla sottoscrizione in forma scritta del “compromesso”: un contratto preliminare in cui entrambe le parti si impegnano a stipulare entro una certa data l’’atto pubblico di compravendita. Questo accordo “intermedio” serve per creare un vincolo giuridico tra venditore ed acquirente in tutti quei casi (e sono la stragrande maggioranza) in cui le parti non sono ancora pronte per concludere il contratto definitivo: quando, ad esempio, non si è ancora conclusa l’’istruttoria per la concessione del mutuo, o nel caso in cui la consegna dell’’immobile all’’acquirente avverrà in un secondo tempo.

È questo, in sostanza, il punto nodale in cui si concretizza l’’intera trattativa. Per questo motivo è bene prevedere tutte quelle indicazioni che permettano di chiarire ogni elemento dell’’accordo: l’’indicazione del bene (con relative piantine dettagliate), il prezzo e l’’elenco di eventuali lavori o beni accessori inclusi nel prezzo, i termini e le modalità di pagamento, la data di consegna dell’’immobile e le penali previste in caso di ritardi, la data prevista per la firma del rogito, la dichiarazione dell’’assenza di ipoteche e di altri vincoli, la dichiarazione della regolarità della casa rispetto alla normativa edilizia e urbanistica. Al momento della sottoscrizione del compromesso, viene in genere versata una somma al venditore, che può essere a titolo di “acconto” o di “caparra”.

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