Cosa sono le penali di estinzioni anticipata mutuo?

Chi chiede l`estinzione anticipata o parziale di un mutuo per l`acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione non deve più pagare penali. Le nuove regole valgono per i mutui prima casa stipulati con le banche a partire dal 2 febbraio 2007 e per quelli stipulati dal 3 aprile 2007 con qualsiasi soggetto (banca, finanziaria…) […]

Chi chiede l`estinzione anticipata o parziale di un mutuo per l`acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione non deve più pagare penali. Le nuove regole valgono per i mutui prima casa stipulati con le banche a partire dal 2 febbraio 2007 e per quelli stipulati dal 3 aprile 2007 con qualsiasi soggetto (banca, finanziaria…) per l`acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione o dell`unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria attività economico/professionale.
Mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007 (o del 3 aprile 2007 a seconda del caso)
Le banche (attraverso l`Abi, l`associazione che le rappresenta) e le associazioni di consumatori (Cncu ) hanno concluso un accordo il 2 maggio 2007 per fissare penali meno gravose. Ecco le penali caso per caso.
Mutui a tasso variabile stipulati prima del 2/2/2007 (o del 3/4/2007 a seconda del caso) e a tasso fisso stipulati prima del 1° gennaio 2001:
– nessuna penale, se si estingue negli ultimi due anni di ammortamento;
– penale massima pari allo 0,20%, se si estingue nel terz`ultimo anno di ammortamento;
– penale massima pari allo 0,50% se si estingue prima del terz`ultimo anno di ammortamento.
Se il contratto prevedeva una penale di importo uguale o inferiore a quelle fissate dagli accordi, questa è ridotta di 0,20 punti percentuali.
Queste penali massime valgono anche per i mutui a tasso misto stipulati prima del 1/1/2001 e per quelli stipulati successivamente per i quali la variazione del tipo di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) sia prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali a due anni. Nei casi in cui le cadenze siano superiori a due anni si applicano queste misure massime solo se al momento dell`estinzione anticipata sia in vigore il tasso variabile.
Mutui a tasso fisso stipulati dopo il 31 dicembre 2000:
– nessuna penale se si recede negli ultimi due anni di ammortamento;
– penale massima dello 0,20% se si recede nel terz`ultimo anno di ammortamento;
– penale massima dell`1,50% se si recede nella seconda metà del periodo di ammortamento (comunque prima del terz`ultimo anno);
– penale massima dell`1,90% se si recede nella prima metà del periodo di ammortamento.
Se il contratto prevedeva già una penale di importo uguale o inferiore a quelle fissate dagli accordi, sono previste alcune riduzioni:
– di 0,25 punti percentuali se la penale è uguale o superiore all`1,25%;
– di 0,15 punti percentuali se la penale è inferiore all`1,25%.
Queste penali massime si applicano anche ai mutui a tasso misto stipulati dopo il 31/12/2000 per i quali la variazione della tipo di tasso (da fisso a variabile o viceversa) sia prevista con cadenze periodiche superiori ai due anni nel caso in cui al momento dell`estinzione anticipata sia vigente il tasso fisso. In questi casi il periodo di ammortamento da tenere in considerazione è quello regolato dal tasso fisso vigente al momento dell`estinzione anticipata.

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