Gli interessi sono condizionati da un limite chiamato “tasso di usura”.
Ovvero quando qualcuno conferisce del denaro in forma di prestito o mutuo ad un tasso di interesse al di sopra della una soglia stabilita, portando il debitore oltre la propria capacità di rimborso, per indurlo così a compiere azioni illegali.
Il Ministero del Tesoro rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio (comprensivo di commissioni di remunerazioni a qualsiasi titolo e spesa, escluse quelle per imposte e tasse) degli interessi delle Banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura, e vengono chiamati in gergo “tassi soglia”.
L`art. 644 del codice penale definisce come “reato di usura”, punendo con la reclusione chi, in sostanza, presta danaro o altre utilità sfruttando il bisogno del percepente, a tassi elevati.
La L. 7.3.96 n. 108 ha precisato che in ogni caso si intende come “tasso usura” quel tasso che supera una soglia che viene determinata trimestralmente dal Governo per 8 tipi diversi di operazioni finanziarie, tra cui i mutui per la casa.
Se il tasso pattuito supera la soglia indicata trimestralmente esso è definito “usura” e la sanzione è la mancata applicazione di alcun tasso, cioè a dire che non solo non è dovuto il tasso di usura, ma nemmeno viene applicato alcun tasso sostitutivo inferiore.
Per questi casi il D.L. 29.12.2000 ha definitivamente stabilito che tutti i mutui per la casa a tasso fisso precedenti alla L. 7.3.96 n. 108, se indicanti un tasso superiore, saranno automaticamente abbassati all` 8% per i mutui per la casa inferiori a 150.000.000 delle vecchie lire per l`acquisto di case economiche o civili, e al 9.96% per importi superiori o mutui per la casaconcessi ad imprese con decorrenza 1.1.01