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Rate mutuo non pagate e pignoramento: cosa prevede il decreto banche

E’’ entrato in vigore lo scorso 4 maggio 2016, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto banche contenente, tra le altre misure, novità sul pignoramento immobiliare come effetto delle rate non pagate del mutuo. Allarmismo e disinformazione sul tema spingono a fare chiarezza. Pignoramento casa dopo 18 rate non pagate: regole e limiti Nella versione […]

E’’ entrato in vigore lo scorso 4 maggio 2016, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto banche contenente, tra le altre misure, novità sul pignoramento immobiliare come effetto delle rate non pagate del mutuo. Allarmismo e disinformazione sul tema spingono a fare chiarezza.

Pignoramento casa dopo 18 rate non pagate: regole e limiti

Nella versione finale del testo è stato fissato a 18 il numero delle rate del mutuo, anche non consecutive, non pagate dopo le quali scatta il pignoramento immobiliare del debitore. Alcuni limiti però servono a garantire maggiore tutela: il più importante riguarda l’’abitazione principale. Il testo infatti chiarisce che la casa può andare all’’asta dopo 18 rate insolute solo se di proprietà di un imprenditore e non adibita ad abitazione principale appunto. La possibilità, fermi i requisiti di cui sopra, di vendere l’’immobile all’’asta in caso di inadempimento dell’’imprenditore, deve risultare in maniera esplicita da una clausola contrattuale (cd clausola di inadempimento) accettata sia dalla banca che dal mutuatario. E’ dunque onere del mutuatario controllare la presenza di questa clausola al momento della firma del mutuo.

Pignoramento immobile dopo 18 rate insolute: tutela dopo la vendita all’’asta

La riforma prevede inoltre alcune tutele del debitore dopo la vendita della casa all’’asta, sulla base del ricavato. In particolare l’’articolo 2 prevede che l’’eventuale disavanzo tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito che risulta non adempiuto più le spese di trasferimento, sia corrisposto al cliente. Il comma 3 inoltre aggiunge che il trasferimento non può “essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado”.

Se invece il prezzo di vendita della casa all’’asta è inferiore al debito residuo, l’’imprenditore insolvente si intende ugualmente liberato dal debito.

Prima di firmare il mutuo quindi ci sono anche questi aspetti da valutare e soprattutto, quando si mettono a confronto più preventivi, non bisogna solo lasciarsi attirare dalla rata più bassa ma guardare al contratto in maniera più dettagliata. Ad interessi leggermente superiori infatti potrebbero corrispondere tutele maggiori in caso di difficoltà a pagare puntualmente.

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