Rogito

La stipula del contratto di compravendita (il cosiddetto “rogito”) deve essere stipulato obbligatoriamente davanti a un notaio (la cui scelta spetta sempre all’’acquirente), nella forma di atto pubblico. In esso, il venditore deve, tra l’’altro, garantire l’’assenza di vizi (cioè di difetti dell’’immobile tali da renderlo inadatto all’’uso o da diminuirne sensibilmente il valore) e di evizione […]

La stipula del contratto di compravendita (il cosiddetto “rogito”) deve essere stipulato obbligatoriamente davanti a un notaio (la cui scelta spetta sempre all’’acquirente), nella forma di atto pubblico. In esso, il venditore deve, tra l’’altro, garantire l’’assenza di vizi (cioè di difetti dell’’immobile tali da renderlo inadatto all’’uso o da diminuirne sensibilmente il valore) e di evizione (dal fatto cioè che la casa risulti appartenere ad altri o che altri possano vantare su di essa diritti di ogni genere).

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